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Ufficio Decoro Urbano

Norme Organizzative: Deliberazione Giunta Comunale 293/2008

Numero Adozione Giunta: 293
Ufficio Proponente: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Assessore Proponente: MORI CORRADO
Oggetto: NORME ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI IN GENERE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA.

La Giunta Municipale

Vista la relazione del Comando del Corpo di Polizia Municipale del 4-09-2008, qui allegata e che integralmente si richiama,  avente ad oggetto:” Pacchetto sicurezza 2008 –  Proposte operative in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale.”
    
Ritenuto di dover condividere ed approvare le linee operative proposte  pienamente  riconoscendo l’intuizione del detto Comando in ordine alla necessità  di una  sostanziale regia strategica di coordinamento e raccordo tra il momento prettamente normativo ed i successivi adempimenti attuativi che ove  non unitariamente considerati  possono  gravemente inficiare la stessa attività politico-amministrativa;

Considerato che tale attività di indirizzo politico  nell’attualità deve  svilupparsi nelle seguenti direttrici:

a) determinazione della misura dei “pagamenti in misura ridotta”  per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali  anche assunte ai sensi dell’art. 54 del TULCP ove non integrino illecito sanzionato penalmente;

b) determinazione dei principi e  delle regole generali di riferimento sulla cui base il Comandante del Corpo di P.M., cui  viene confermata l’attuale veste di Autorità   competente alla gestione  delle violazioni amministrative di spettanza comunale ai sensi dell’art. 17 della Legge 689/1981 possa esercitare la discrezionalità  dirigenziale nel graduare le sanzioni amministrative pecuniarie in sede di adozione di ordinanza-ingiunzione di pagamento;

c)  individuazione e fissazione delle  condizioni, in coerenza con le disposizioni normative introdotte e sopratutto con il perseguimento dell’ immediato  obiettivo di porre fine a conclamate situazioni di turbamento della sicurezza urbana o della incolumità o dell’igiene pubblica o di altri beni protetti di pari valore non altrimenti raggiunto,  di uno specifico indirizzo per la concreta  applicazione della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa  preliminarmente indirizzando a monte del processo, gli organi di accertamento in genere, ad effettuare i necessari atti propedeutici di sequestro amministrativo.

 Ritenuto pertanto:

1) dover graduare le somme imputabili a pagamento in misura ridotta di cui al precedente punto a) in quattro fasce di importi, rispettivamente di 50, 100, 200 e 300 Euro, articolando le specifiche disposizioni regolamentari o ordinatorie secondo la seguente tabella:

Pagamento in misura ridotta DISPOSIZIONE
 € 300 Ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana assunte con i poteri di cui all’art. 54 del TUEL
   Reg. in materia di pubblicità e pubbliche affissioni
   Reg. Disciplina attività di estetista - artt. 12 e 13
 € 200  Reg. Gestione Rifiuti - art. 49 casi con previsione max  € 500,00
   Reg. Polizia Urbana  - art. 3 lettere c) e g) - 6 lettera a) e b)  - art. 7 c.3  - art. 11
   Reg. Acustica - art. 32 commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11
   Reg. Edilizio - art. 23
   Reg. Detenzione. Cattura e circolazione. Animali  - artt. 4 c.1 e 2,  6 c.5, 8, 11 (ad eccezione della assenza delle prescritte dotazioni)
   Reg. Disciplina attività di estetista - artt. 18 c.2
 € 100  Reg. Gestione Rifiuti - art. 49 casi con previsione max da € 258 a € 465
   Reg. Polizia Urbana - casi residui degli artt. 3,  6 , 7 - artt. 4, 10, 12, 13 e 15
   Reg. Acustica - art. 32 commi 7, 9, 12
   Reg. Edilizio - art. 16
   Reg. Detenzione. Cattura e circolazione. Animali - artt. 2 c.3, 4 c.3, 6 c.4, 6 c.12
   Reg. per la disciplina del servizio pubblico da Piazza e per il trasporto di persone e bagagli (taxi) - art. 17
   Reg. Disciplina attività di estetista - disposizioni residue
 € 50  Tutte le residue disposizioni dei regolamenti sopra elencati

2) di indirizzare il Comandante del Corpo, quale Dirigente responsabile della emanazione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento per verbali di violazione a regolamenti od ordinanze comunali per le quali non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, ad irrogare sanzioni il cui importo:

- non sia inferiore alle somme individuate quale pagamento in misura ridotta salvo il   caso siano riconosciute particolari e valide attenuanti desumibili da scritti difensivi ritualmente prodotti dagli interessati;
- sia comunque contenuto entro i limiti indicati dal Consiglio Comunale nei casi in cui detto organo abbia così regolamentato;
- in caso di prima violazione non superi del 50%  la somma individuata quale pagamento in misura ridotta;
- preveda un ulteriore incremento percentuale del  25 % sulla somma precedentemente ingiunta  in caso di  reiterazione dell’illecito in un periodo non superiore a due anni fatto salvo il rispetto del limite massimo edittale fissato dalla legge o del massimo relativo eventualmente fissato dal  Consiglio Comunale.

3)  di ulteriormente indirizzare gli organi di accertamento delle violazioni amministrative in materia di regolamenti ed ordinanze comunali   a procedere al  sequestro amministrativo cautelare previsto dall’art. 13 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689  ove ricorra la necessità di interrompere nell’immediatezza dell’intervento una situazione  lesiva dei beni primari della incolumità o dell’igiene pubblica  o della sicurezza urbana.
 
Visti gli articoli:
- 6 bis della  Legge 24/7/2008 n. 125 (G.U. 25/7/2008 n. 173) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;
- 13 e da 17 a 21 della lege 24 novembre 1981, n. 689;
- 50 e 107  del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge

DELIBERA
I - di approvare le linee programmatiche di intervento in materia di sanzioni amministrative  e fissare gli importi per il pagamento in misura ridotta  secondo le specifiche di cui alla tabella riportata in premesse;
II)  di continuare a riconoscere al  Comandante del Corpo di PM   la veste di  Dirigente responsabile della emanazione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento per verbali di violazione a regolamenti od ordinanze comunali per le quali non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta stabilendo  quale indirizzo  operativo per la fissazione delle somme da irrogarsi in sede di emissione di ordinanze-ingiunzioni di pagamento che l’importo: 
- non sia inferiore alle somme individuate quale pagamento in misura ridotta salvo il   caso siano riconosciute particolari e valide attenuanti desumibili da scritti difensivi ritualmente prodotti dagli interessati;
- sia comunque contenuto entro i limiti indicati dal Consiglio Comunale nei casi in cui detto organo abbia così regolamentato;
- in caso di prima violazione non superi del 50%  la somma individuata quale pagamento in misura ridotta;
- preveda un ulteriore incremento percentuale del  25 % sulla somma precedentemente ingiunta  in caso di  reiterazione dell’illecito in un periodo non superiore a due anni fatto salvo il rispetto del limite massimo edittale fissato dalla legge o del massimo relativo eventualmente fissato dal  Consiglio Comunale.

IV)  di  indirizzare gli organi di accertamento delle violazioni amministrative in materia di regolamenti ed ordinanze comunali   a procedere al  sequestro amministrativo cautelare previsto dall’art. 13 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689  ove ricorra la necessità di interrompere nell’immediatezza dell’intervento una situazione  lesiva dei beni primari della incolumità o dell’igiene pubblica  o della sicurezza urbana. 
V) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva con voti unanimi.
 

COMUNE DELLA SPEZIA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

 

Oggetto:  Pacchetto sicurezza 2008 –  Proposte operative in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale.

La Spezia 05-09-2008 

L’articolo 6 Bis della  Legge 24/7/2008 n. 125 (G.U. 25/7/2008 n. 173) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”,  ha recentemente sostituito il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevedendo che: 
«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma». 

La particolare disposizione, sostanzialmente, reintroduce nell’ordinamento, limitatamente a regolamenti ed ordinanze locali, un potere di autonoma graduazione da parte dei Comuni e delle  Province della misura del “Pagamento in misura ridotta”, istituto giuridico a valenza generale fissato dall’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689,   idoneo ad estinguere le violazioni amministrative rilevate su semplice iniziativa del trasgressore.  Tale  potere, in precedenza previsto dall’articolo 107 del TULCP R.D.  3 marzo 1934, n. 383, cui il detto art. 16 secondo comma della citata legge 689/1981 faceva espresso riferimento,  veniva meno con l’emanazione del Nuovo TUEL, D.Leg,vo 18 agosto 2000, n. 267  che all’art.. 274  abrogava la prima norma ed implicitamente la seconda.

In campo locale perdeva quindi significato la Delibera della Giunta Municipale del Comune della Spezia n. 704 del 18/03/1993 (allegata)  ad oggetto “Pagamento in misura ridotta delle violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali. Determinazione delle somme da corrispondere e relative modalità” che graduava dette somme per singola ipotesi di violazione o gruppi di violazioni tra un valore di 15.000  e di 500.000  lire  a seconda della specifica materia trattata. (ad esempio Lire 15.000 per ogni capo adulto detenuto in caso di inottemperanza alla Ordinanza sindacale relativa alla tenuta di depositi di animali avicunicoli vivi   e Lire 500.000 per l’esercizio di depositi industriali senza licenza).

Di conseguenza la particolare materia delle sanzioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali subiva una sorta di appiattimento, che talora  ha enfatizzato alcune sanzioni inducendo i trasgressori ad avvalersi del particolare istituto con aggravio di procedimento per l’Ente ma  più spesso ha posto gli stessi in grado di sottrarsi ad una maggiore e più appropriata sanzione.

Ciò è maggiormente comprensibile  ove si consideri che in base alla regola generale fissata dal primo comma della citata legge 689/1981, dal 2003 in poi (qui si sorvola sul vero e proprio vuoto sanzionatorio avutosi tra il 2000 ed il 2003 perché ininfluente in questa sede)    è stato consentito di estinguere le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, qualunque fosse la materia trattata con un unica somma indifferenziata di 50 Euro essendosi  in tale epoca passati alla nuova moneta comunitaria.

Opportuna quindi la disposizione reintrodotta nel  “Pacchetto sicurezza 2008”  che oggi consente nuovamente una migliore graduazione applicativa delle sanzioni  per violazione di ordinanze o regolamenti comunali anche se, ad onore del vero, sarebbe stato auspicabile come lo è tuttora un contemporaneo adeguamento dei limiti edittali contenuti nell’art. 7 bis del D.L.vo 267/2008   rimasti invariati da oltre 25 anni nella misura di  €  25 il minimo e € 500 il massimo (ad esempio elevando il massimo a non meno di 1000 Euro). 

La particolare disposizione non ha avuto particolare attenzione sui media che hanno maggiormente rimarcato e sottolineato i  “nuovi poteri” di ordinanza dei Sindaci in materia di “sicurezza urbana”  ma appare del tutto evidente come  non sia affatto neutra per  la pratica e concreta applicazione di detti poteri anche l’individuazione della somma da corrispondersi quale pagamento in misura ridotta,  nei casi in cui l’ordine non sia penalmente sanzionato. 

Queste considerazioni d’ordine tecnico-applicativo sono necessarie per concretizzare  i risultati auspicati  adottando sia consolidati poteri di regolamentazione e di ordinanza sia poteri qui genericamente definiti di “nuova ” istituzione . Le virgolette sono usate semplicemente per evidenziare il fatto che, essendo la materia introdotta nel pacchetto estivo 2008, particolarmente complessa e densa di aspetti tuttora controversi,  la latitudine ed i limiti di tali novità  non potranno di certo evidenziarsi in tempi brevi.

Un particolare  risultato sembra già indubitabilmente conseguito.
Molti  Sindaci infatti hanno non solo preso coscienza della necessità di esercitare un “nuovo” potere ma hanno personalmente lavorato per ottenerlo e attualizzarlo. Ciò ha comportato, come comporta, studio, riflessione confronto che coinvolge non più e solamente il generico obiettivo e risultato sperato ma  la stessa tecnica operativa e la concreta tenuta formale e sostanziale degli atti intrapresi; in una parola è in corso un diffuso lavoro di approfondimento d’ordine tecnico-giuridico e mai come ora i Sindaci si interrogano nelle loro sedi associative  ed interagiscono con i propri Uffici  per  formulare ed attuare ordinanze di “sicurezza urbana” legittime ed efficaci.

La politica della sicurezza locale interseca quindi a pieno titolo poteri d’accertamento, procedure sanzionatorie, applicazione concreta di sanzioni accessorie ecc. riscoprendo ed attualizzando problematiche preesistenti cui se ne  cumulano di nuove. 

In sintesi, una concreta ed efficace  attività d’ordinanza non può prescindere da un contemporaneo esame della capacità delle forze in campo per far rispettare le nuove disposizioni, della tenuta giuridico-procedurale delle disposizioni stesse  e, nel rispetto delle specifiche competenze, delle necessarie indicazioni  programmatiche ed operative di raccordo tra le une e le altre sia in sede di primo intervento sia nelle successive attività gestionali a questo collegate.  
Anche in questo caso la materia è alquanto complessa ma è evidente che ove manchi una puntuale azione di raccordo tutte le attività intraprese rischiano di essere poco efficaci; ciò che qui si vuole affermare con forza è che  anche in questa particolare materia  occorre pervenire alla “certezza” della concreta afflittività ed applicazione della sanzione amministrativa onde evitare che il potere di ordinanza si riduca ad una sterile “grida” di manzoniana memoria.

Si pensi alla possibilità  che la Legge attribuisce alle autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione ed al dovere, in capo alle stesse di disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento  (art. 20 Legge 689/1981).

Ebbene tale generico potere/dovere va relazionato ad un quadro complessivo di riferimento che tenga conto:
a) dell’esistenza di norme settoriali che regolino diversamente le  sanzioni amministrative (è il caso ad esempio del Codice della Strada dove le ipotesi di confisca sono tassative  o del TULPS che vieta la confisca di beni immobili) ;
b) dell’individuazione della Autorità competente che in ambito di violazioni a regolamenti ed ordinanze locali è il Dirigente cui è affidato il contenzioso amministrativo;
c) del fatto che una confisca non si potrà  di certo effettuare se prima non si è sequestrata la cosa, cioè si è spossessato il trasgressore e si è posta la stessa a disposizione dell’autorità competente;
d)  dell’ulteriore fatto che la sanzione accessoria della confisca in esame non può essere applicata ove l’interessato addivenga al pagamento in misura ridotta della sanzione rilevata.

Oggi è sempre meno raro  che i media citino Sindaci  che dispongono in ordinanza la confisca dei veicoli  dei clienti (ancorché potenziali , “se solo recano turbativa al traffico”) delle prostitute di strada.

Ad oggi non ho avuto ancora il testo di simili atti ma è indubitabile che il fondamento di detti atti sia quello qui citato sia pure espresso in forma forse eccessivamente ed incomprensibilmente semplificata posto che in primo luogo nessun Sindaco può disporre in concreto la confisca amministrativa  in quanto, come già  detto, questo è un atto di gestione e così come la più semplice adozione di ordinanza ingiunzione di pagamento per la violazione in sé è compito  della Dirigenza  mentre, in secondo luogo le turbative al traffico trovano già sanzione  nel Codice della strada che non prevede certo la confisca in simili ipotesi. 

Tuttavia è altrettanto vero che l’Autorità Politica del Comune non solo possa ma debba dare alla Dirigenza le necessarie direttive  perché questa possa esercitare coerentemente ed in sinergia con le determinazioni politiche assunte la propria discrezionalità  specie quando questa non è specificamente d’ordine tecnico.

Un tale potere/dovere di  direttiva è  innegabilmente correlato ad una azione essenzialmente normativa in cui l’aspetto sanzionatorio  non è certamente una variabile indipendente ma il necessario completamento  della norma stessa.

In sintesi, si può affermare senza paura di smentita,  che una Autorità politica cui la legge riconosce già il potere di graduare la somma da corrispondersi come pagamento in misura ridotta non compie una indebita invasione di campo  del Dirigente ma anzi fornisce  il dovuto supporto se indica i principi di riferimento all’interno dei quali il Dirigente deve esercitare il potere discrezionale di graduare la applicazione della sanzione pecuniaria  in sede di ordinanza-ingiunzione di pagamento  o l’analogo potere di confisca facoltativa.

Senza dimenticare infine che ove si tratti di ordinanze assunte dal sindaco  nella particolare veste di  Ufficiale di Governo il discrimine tra atti di indirizzo, direttive  e atti di gestione diviene inevitabilmente ancora più sfumato e incerto.

A conclusione della presente  nota  sembra quindi opportuno che in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 Bis della  Legge 24/7/2008 n. 125, dei più generali compiti di indirizzo spettanti all’Autorità Politica  e di quelli  del tutto nuovi in tema di sicurezza urbana  oggi  in capo al Sindaco, quale Ufficiale di Governo ma che inevitabilmente intersecano comunque aspetti gestionali delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie sia adottato un provvedimento da parte della  Giunta Comunale che:

a) determini la misura dei “pagamenti in misura ridotta”  per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali  anche assunte ai sensi dell’art. 54 del TUEL ove non integrino illecito sanzionato penalmente;
b) determini i principi e  le linee operative di riferimento di modo che   il Comandante del Corpo di P.M., cui  viene confermata l’attuale veste di Autorità   competente alla gestione  delle violazioni amministrative di spettanza comunale ai sensi dell’art. 17 della Legge 689/1981 possa procedere, all’interno di queste,  ad esercitare la sua discrezionalità  dirigenziale nel graduare le sanzioni amministrative pecuniarie in sede di adozione di ordinanza-ingiunzione di pagamento ;
c) fissi i casi in cui si ritenga  coerente con le disposizioni normative introdotte e sopratutto con il perseguimento dell’ immediato  obiettivo di porre fine a conclamate situazioni di turbamento della sicurezza urbana o della incolumità o dell’igiene pubblica o di altri beni protetti, non altrimenti raggiunto,  prevedere la  applicazione della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa  con ciò indirizzando gli organi di accertamento, anche non inseriti nell’ambito organizzativo comunale, ai necessari atti propedeutici di sequestro amministrativo.

A tal fine viene allegata una bozza di delibera di Giunta in cui sono presi in considerazione e connotati gli indirizzi operativi sopra citati

Vice Comandante Antonio Vinciguerra 
Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Dott.  Alberto Pagliai